Art. 5.
(Piano nazionale pluriennale per lo sviluppo dei servizi integrati per l'educazione degli adulti e Fondo per il diritto alla formazione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo approva, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Piano nazionale pluriennale per lo sviluppo dei servizi integrati per l'educazione degli adulti, di seguito denominato «Piano».
      2. Il Piano è adottato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme e le

 

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innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.
      3. Il Piano, sulla base di adeguati indicatori dei diversi fabbisogni ed esigenze di riequilibrio territoriale, come definiti dal medesimo Piano, prevede la destinazione delle risorse finanziarie, ripartite ai sensi del comma 6, alle regioni e agli enti locali.
      4. Il Piano è corredato da linee di indirizzo e prevede azioni di coordinamento per acquisire ed elaborare dati e informazioni sullo sviluppo dei servizi integrati per l'educazione degli adulti, criteri di valutazione di efficacia e di economicità degli interventi, criteri di valutazione degli interventi formativi.
      5. Il finanziamento del Piano, anche per fare fronte alle spese permanenti per il funzionamento dei servizi integrati per l'educazione degli adulti già esistenti nonché di quelli di nuova istituzione, è assicurato mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, di un Fondo per il diritto alla formazione, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finanziato, a decorrere dall'anno 2007, per un importo di 200 milioni di euro annui.
      6. Il Fondo è ripartito annualmente tra le regioni e gli enti locali, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, in modo da garantire interventi nelle regioni meridionali almeno pari al 50 per cento degli investimenti complessivi.
      7. Per la fruizione delle attività disciplinate dalla presente legge è prevista, ad esclusione dei casi di esenzione totale
 

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previsti ai sensi del comma 9, la partecipazione economica di coloro che le frequentano. La partecipazione alle spese di funzionamento dei servizi integrati per l'educazione degli adulti non può essere superiore al 30 per cento del rispettivo costo medio rilevato a livello regionale, escluse le spese per i costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture.
      8. Ai fini di cui al comma 7 del presente articolo sono garantite forme di agevolazione tariffaria subordinate all'accertamento del reddito effettuato secondo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
      9. Sono altresì garantite forme di esenzione totale per la fruizione delle attività disciplinate dalla presente legge nei casi di particolare disagio economico e sociale rilevati dai servizi territoriali.
      10. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione di un'aliquota pari al 19 per cento ai redditi di capitale assoggettati ad imposta con aliquote inferiori, di cui agli articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.